concorsi e manifestazioni a premio vietati
c.m. 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, Ministero delle Attività Produttive
L’art. 8, D.P.R.
26.10.2001, n. 430, tratta le
manifestazioni a premio “vietate”, per le quali, quindi, vi è il divieto di svolgimento,
la cui violazione comporta l’irrogazione, a carico dei trasgressori, di pesanti
sanzioni.
Oltre a quelle che
violano le principali disposizioni del Regolamento, non sono lecite le
manifestazioni a premio in cui:
A) il congegno non
garantisce la tutela della fede pubblica e la parità di trattamento e di
opportunità per tutti i partecipanti poiché consente al promotore o a terzi di
influenzare l’individuazione del vincitore o rende illusoria la partecipazione
ad essa. E’ evidente lo scopo di tutelare tutti i partecipanti contro ogni
abuso a loro danno esigendo il rispetto delle condizioni enunciate nella
promessa ed assicurando il conferimento del premio solo a coloro che ne abbiano
diritto.
Soltanto a titolo
di mera esemplificazione, è opportuno richiamare talune ipotesi in cui appare
ravvisabile il
suddetto divieto:
- non consentire
la possibilità di un effettivo godimento dei premi da parte del vincitore;
- non porre tutti
i partecipanti in condizioni di parità rispetto al conseguimento del premio
attraverso l’utilizzo di criteri non obiettivi di valutazione;
- utilizzare
modalità che solo in apparenza sembrano garantire la parità di trattamento ma,
in effetti, favoriscono solo alcuni dei partecipanti;
- subordinare il
conferimento del premio ad una raccolta di prove d’acquisto basate non sulla
quantità ma sulla loro diversa qualità rendendo, pertanto, illusoria la
partecipazione oppure promettere un premio disponibile “fino ad esaurimento”;
- non assicurare
un effettivo riscontro, attraverso l’elaborazione di tabulati o registrazioni,
nell’attribuzione del premio in particolari iniziative basate su quiz, rebus e
simili formulati tramite il telefono o via internet.
B) il meccanismo
può concretizzare in un’ipotesi di concorrenzialità alle attività di monopolio
statale sui giochi e scommesse allorquando la corresponsione del premio
promesso viene subordinata al pagamento da parte del partecipante di un prezzo
del bene propagandato maggiorato rispetto al suo normale prezzo di vendita.
E’ evidente che
per maggiorazione deve intendersi l’aumento che il prezzo di un prodotto, cui è
collegata una manifestazione a premi, subisce rispetto al valore del medesimo
nel periodo antecedente alla manifestazione .
La finalità è
duplice:
- impedire, nei
concorsi a premio, che la differenza di prezzo fatta pagare al partecipante
costituisca una vera e propria posta di gioco; in questo caso il miraggio del
premio non ha la funzione di determinare nel soggetto una scelta ma quella di
creare artificiosamente un bisogno di cui egli non avverte la necessità. Il
concorso, pertanto, assume l’aspetto ed il richiamo del gioco ogni qualvolta il
desiderio di conseguire il premio sia preponderante rispetto al bisogno del
bene o del servizio;
- evitare che il
consumatore, anche quando non partecipi ad alcun gioco, paghi, nel prezzo del
prodotto promozionato, il costo del regalo del quale non ha alcun bisogno.
C) vi è turbamento
della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari.
Relativamente al
principio sopra enunciato, occorre dire che una delle fattispecie in cui è
ravvisabile l’ipotesi può essere individuata nell’iniziativa promozionale in
cui ai consumatori viene offerto un omaggio di valore eccessivo rispetto a
quello del prodotto posto in vendita.
Infatti, la
produzione ed il commercio di un determinato prodotto o servizio potrebbero
essere “turbati” nel loro andamento normale quando per esempio la vendita sia
promossa mediante l’offerta di un regalo il cui valore sia tale da indurre il
consumatore a scegliere quel prodotto non in virtù delle sue qualità ma in
ragione esclusivamente del regalo offerto determinando, così, un’alterazione
delle regole della concorrenza.
D) lo scopo è quello
di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali la legge vieta
la pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale.
In questo caso si
tratta di un evidente richiamo ad una puntuale ottemperanza di quelle norme
che, non consentendo la comunicazione commerciale di determinati prodotti o
servizi, hanno come scopo ultimo una più generale ed indistinta tutela del
pubblico interesse.
Rientrano in tale
fattispecie le manifestazioni a premi aventi ad oggetto i prodotti da fumo (la
legge 10 aprile 1962,n.165 reca il divieto assoluto di propaganda
pubblicitaria) e i prodotti farmaceutici o specialità medicinali (divieto posto
dal D.Lgs.30 dicembre 1992, n.541 ai prodotti che possono essere forniti solo
dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o
stupefacenti).
Nei casi in cui la
pubblicità di determinati beni o servizi è subordinata al rilascio di
specifiche autorizzazioni o all’invio di comunicazioni preventive, le
manifestazioni a premio, relativamente a questi prodotti o servizi, può essere
svolta solo dopo aver ottemperato ai suddetti adempimenti amministrativi.